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n base all’articolo 10 del DPR n. 633/1972 è possibile che alcune tipologie di prestazioni di di formazione e didattica siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ma è necessario che sussistano specifiche condizioni.
È il comma n. 20 dell’articolo 10 a prevedere l’esenzione IVA per le prestazioni educative e didattiche di ogni genere, comprese quelle legate alla formazione e all’aggiornamento professionale.
Individuare se si può operare o meno in regime di esenzione IVA è tuttavia complesso, ne è la prova l’esclusione delle autoscuole da parte della Corte di Giustizia UE dopo anni di fatturazione dei corsi come esenti
L’articolo 10, riprendendo quando previsto dall’art. 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006 che ha introdotto l’esenzione IVA sulle prestazioni didattiche, prevede due diversi requisiti per l’applicazione dell’agevolazione:
Una delle criticità maggiori per capire quando le operazioni sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 riguarda le condizioni per il riconoscimento della natura didattica delle prestazioni, qualora erogate da istituti o enti privati che si occupano di didattica e formazione.